A
cosa serve la certificazione energetica?
Il
documento testimonia la prestazione o il rendimento energetico di un
immobile, cioè quanta energia in un anno è necessaria
per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, di
riscaldamento dell'acqua per uso domestico, di ventilazione e di
illuminazione. Inoltre consiglia anche raccomandazioni per migliorare
tale rendimento.
Quando
entra in vigore?
Il 1°
di ottobre del 2009.
Come
verranno classificati gli edifici?
Secondo
una scala di merito, da A + a G, rispettivamente dal migliore al
peggiore rendimento energetico, che permetterà di valutarne in
modo chiaro ed immediato lo stato in relazione ai consumi ed ai
risparmi di energia.
Quanto
dura la validità della certificazione energetica?
Il
documento dura 10 anni. Alla scadenza dovrà essere nuovamente
convalidato, così come in caso di interventi che modifcano le
prestazioni energetiche dell’edificio.
Quali
sono gli edifici interessati?
La
certificazione energetica degli edifici è necessaria (ai sensi
dell’articolo 5 della l.r. 13/2007):
nel
caso di nuova costruzione di edifici;
nel
caso di ristrutturazione edilizia agli edifici;
nel
caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità
immobiliari;
nel
caso di locazione di un intero immobile o di singole unità
immobiliari.
Quali
sono gli edifici esclusi?
Le
unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti
destinazioni d’uso:
box;
cantine;
autorimesse;
parcheggi
multipiano;
locali
adibiti a depositi;
strutture
stagionali a protezione degli impianti sportivi;
strutture
temporanee previste per un massimo di sei mesi;
altre
strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.
Inoltre la
certificazione energetica non è necessaria per gli edifici
dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione
abitativa a canone vincolato o convenzionato (come ad esempio nel
caso di edifici di proprietà dell’A.T.C.).
Quali
sono i tempi della certificazione energetica?
La
redazione dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di
nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici avviene
all’atto di chiusura dei lavori. In questi casi, è il
costruttore che ha l’obbligo di far produrre ad un certificatore
l’attestato di certificazione energetica; il nominativo del
certificatore deve essere comunicato, sempre da parte del
costruttore, al Comune competente per territorio entro la data di
inizio lavori.
In
caso di compravendita o di locazione degli edifici l’attestato di
certificazione energetica deve essere redatto in tempo utile per
essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto di
compravendita o locazione, a cura rispettivamente del venditore e del
locatore.
Chi
certifica?
E’ prevista
l’istituzione di un Elenco regionale dei professionisti abilitati
al rilascio dell’attestato di certificazione energetica, purché
iscritti ai relativi ordini e collegi professionali nell’ambito
delle loro competenze.
Chi
organizza i corsi?
D’intesa
con la Regione Piemonte i corsi
sono organizzati dagli Ordini, dai Collegi professionali, dalle
Agenzie per l’energia con sede nel territorio regionale, dalle
Agenzie formative, dall’Università di Torino, dal
Politecnico di Torino e dall’Università del Piemonte
Orientale.
Quali
sanzioni sono previste?
Sono
definite dall’art. 20 della l.r. 13/2007. In sintesi:
salvo
che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia
l’attestato di certificazione energetica non veritiero, è
punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella
vidimata dal competente ordine o collegio professionale e
l’esclusione dall’elenco regionale dei certificatori.
Il
certificatore che rilascia l’attestato di certificazione senza il
rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007
(articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al
valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio
professionale;
Il
costruttore che non provvede a far produrre l’attestato di
certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli
di ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione
amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
Il
venditore che non rende disponibile al momento della stipula
dell’atto di compravendita l’attestato di certificazione
energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va
da 1000,00 a 10000 euro, graduata sulla superficie utile
dell’edificio;
Il
locatore che non rende disponibile al momento della stipula del
contratto di locazione l’attestato di certificazione energetica, è
punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5000,00
euro, graduata sulla superficie utile dell’edificio;
Per
effettuare i controlli la Regione Piemonte si avvale dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.); annualmente sono
previsti accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera o entro
cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al
fine di verificare la regolarità dell'attestato di
certificazione energetica e la conformità delle opere
realizzate alla documentazione progettuale. Anche per gli attestati
di certificazione energetica predisposti in occasione di
compravendita e locazione sono previsti annualmente controlli a
campione sulla loro regolarità.
Dove
trovare altre informazioni?
E’
a disposizione del cittadino il numero verde della Regione Piemonte
800-333444; inoltre gli uffici del Settore Politiche Energetiche, Via
Pomba 29, Torino, sono a disposizione per eventuali ulteriori
chiarimenti e informazioni (orario 9:30-12:00 dal lunedì al
venerdì). Inoltre dai prossimi giorni sarà disponibile
sul sito web regionale www.regione.piemonte.it