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VALORE CATASTALE, COME SI CALCOLA

Il valore catastale di un immobile viene determinato moltiplicando la rendita catastale rivalutata per un moltiplicatore.
Per tutti gli immobili che appartengono ai gruppi A C D ed E la rendita catastale deve essere rivalutata del 5%
gli immobili che appartengono al gruppo B sono rivalutati del 40% come indicato nel Decreto legge 3 ottobre 2006 che ha fissato la nuova misura del moltiplicatore per il gruppo catastale B.

i valori ottenuti vanno moltiplicati per i seguenti coefficienti :

- 110 per la prima casa;
- 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1);
- 168 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
- 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
- 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Esempio di calcolo del valore catastale di un appartamento classe A/3 e rendita catastale 100:
100 + coefficente di rivalutazione 5% = 105 x 110
valore catastale = 11.550 (100 + 5% x 110)


In pratica e con una sola operazione è possibile calcolare il valore catastale di un immobile conoscendo la rendita catastale e la categoria (se non si posseggono questi dati è possibile recuperarli sull'atto di acquisto o richiederli facendo una visura catastale presso l'ufficio del territorio o catasto) moltiplicando la rendita catastale non rivalutata o il reddito dominicale non rivalutato per i coefficenti riportati nella tabella sottostante.


1)
Per la prima casa
rendita catastale non rivalutata x
115,50
2)
Per tutti gli altri fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, C (escluse A/10 e C/1)
rendita catastale non rivalutata x
126
3)
Per i fabbricati gruppo B
rendita catastale non rivalutata x
176,40
4)
Per i fabbricati A/10 e D
rendita catastale non rivalutata x
63
5)
Per i fabbricati C/1 ed E
rendita catastale non rivalutata x
42,84
6)
Terreni non edificabili
redito dominicale non rivalutato x
112,50
Il valore ottenuto serve come base imponibile su cui calcolare le imposte negli atti non soggetti ad IVA e limitatamente agli immobili (casi 1 e 2) appartenenti al gruppo A con esclusione della categoria A/10 (negozi-uffici).
E' necessario ricordare che anche se le imposte vengono calcolate sul valore catastale la nuova legge impone l'obbligo di indicare nell'atto di compravendita il prezzo realmente pagato.
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